Cosa sono gli Organismi Paritetici

Il concetto di Organismo Paritetico affonda le sue radici nel D. Lgs. 626/1994 che, nell'ambito di una generale ridefinizione dell'intera materia della prevenzione e della sicurezza, prevedeva, all'art. 20, la costituzione di Organismi Paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Tuttavia gli Organismi Paritetici non sono una invenzione ex novo del D.Lgs. 626/1994. Organismi analoghi, denominati Comitati Paritetici Territoriali (CTP) esistevano infatti con funzioni paragonabili, seppure con alcune specificità già dalla metà degli anni Settanta nell'edilizia, definiti e regolati da specifici accordi di categoria. Il D.Lgs. 626/1994 si è limitato, in un certo senso, a raccoglierne l'esperienza positiva e a generalizzarla ad altri settori e comparti produttivi, assegnando a questi organismi una essenziale funzione di accompagnamento e sostegno ad aziende e lavoratori.


Con il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e il correttivo D.Lgs. 106/2009 gli Organismi Paritetici vengono definiti con più precisione e vengono meglio definiti i compiti ad essi attribuiti.


Gli Organismi Paritetici sono definiti sinteticamente nell'art.2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro):

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Il D.Lgs. 81/2008 assegna a questi Organismi compiti molto importanti, definiti nell'art. 51:


Art. 51. (Organismi Paritetici)

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono sopportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 52 n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

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